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Informativa per Beneficiari: aggiornamento riguardante l’accreditamento sicurezza sul lavoro

24/08/2026, 10:18
Adobe Stock @bakhtiarzein
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Con decreto 12084/2026 è stata approvata la “Guida per l'accreditamento in ambito di formazione non finanziata per la realizzazione delle attività formative previste dal D. Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – V.2” in cui sono state apportate alcune modifiche rispetto alla versione precedente.

L'aggiornamento riguarda in particolare tre aspetti di rilievo per gli enti che intendono richiedere l’accreditamento. Nel dettaglio:

1. Ambito di applicazione dell’accreditamento (1. Introduzione e ambito applicazione)

Rispetto al precedente sistema di accreditamento si aggiungono questi due ambiti di applicazione:

  • h) Coordinatori/ coordinatrici per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (art. 98 del D. Lgs. 81/2008).
  • i) Lavoratori/ lavoratrici, datori/ datrice di lavoro e lavoratori/ lavoratrici autonomi/ autonome che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177).

Si evidenzia che l’accreditamento non è richiesto:

  • per i soggetti formatori “istituzionali” di cui alla Parte I, punto 1.1 Allegato A Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025.
  • per i soggetti di cui alla Parte I, punto 1.3 Allegato A Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025.

2. Specifica per soggetti istituzionali e paritetici (1. Introduzione e ambito applicazione)

  • Si specifica che, in attesa della pubblicazione dell’elenco/repertorio delle strutture formative di diretta emanazione dei soggetti formatori di cui al Parte I, punto 1.3, sotto punti 2 e 3 Allegato A Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, l’accreditamento è invece richiesto per le strutture formative o di servizio di diretta emanazione degli organismi paritetici e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

3. Esperienza pregressa per gli enti neocostituiti (5. Requisiti di Accreditamento, RA1.2 - Esperienza Pregressa)

  • Il requisito dell’esperienza pregressa, ove previsto dalla normativa vigente, deve essere posseduto dall’Ente richiedente l’accreditamento.
  • Nel caso di Enti di nuova costituzione o di Enti che non dispongano di una sufficiente esperienza pregressa documentabile, il requisito può considerarsi soddisfatto qualora l’esperienza richiesta dalla normativa vigente sia posseduta da personale strutturato che riveste all’interno dell’Ente accreditante un ruolo di amministratore, socio o dipendente.
  • L’esperienza richiesta deve riferirsi ad attività di docenza, coordinamento, progettazione, gestione o erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e deve essere opportunamente documentata.
  • La permanenza della risorsa qualificata all’interno dell’Ente costituisce condizione per il mantenimento dell’accreditamento fino al momento in cui l’Ente abbia maturato autonomamente l’esperienza richiesta. Qualora, a seguito dell’accreditamento, la risorsa qualificata cessi, per qualsiasi ragione, il proprio rapporto con l’Ente, l’Ente è tenuto, pena la revoca dell’accreditamento, a darne tempestiva comunicazione mediante le modalità indicate al paragrafo 7.1 della presente Guida e a procedere alla sostituzione della risorsa con altra figura in possesso di esperienza equivalente, adeguatamente documentata.

Si invitano tutti i beneficiari interessati a consultare la Guida aggiornata prima della presentazione di nuove domande di accreditamento Guida Accreditamento Sicurezza IT.

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