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Fondo europeo per lo sviluppo regionale 2021-2027 (FESR)

I costi di viaggio sono ammissibili? E come funziona per viaggi al di fuori dell'UE, questi sono ammissibili?

In generale i costi per viaggi (ad esempio per conferenza e simile) devono essere contenute nella presentazione del progetto e quindi già in qualche modo autorizzate dall’Autorità di Gestione approvando il progetto stesso. Riguardo alle spese che verranno presentate in rendicontazione, queste saranno controllate dall’Ufficio controlli e aiuti di Stato e nel valutare la congruità della spesa si segue in primis il principio di economicità, necessità e avere un chiaro riferimento al progetto e al suo fine. Ad esempio non si accetta che al viaggio partecipino più persone di quante necessario, i costi dell’alloggio siano oltre i prezzi di mercato, stessa cosa vale per il modo di viaggiare ecc. Rimane quindi una valutazione da parte dell’Ufficio controlli e aiuti di Stato al momento della presentazione delle spese eventualmente anche consultando il responsabile di misura per ricevere un suo parere.

Per quanto riguardo spese al di fuori dell’UE in linea di principio, le operazioni (progetti) sostenute dai fondi SIE sono ubicate nella rispettiva area del programma. Se necessarie ed utili nonché riferiti al progetto, determinate spese (p.e. costi di viaggio) possono essere sostenuti anche al di fuori dell'UE. A tal fine devono essere inclusi nella domanda di progetto approvata o, in casi eccezionali, essere esplicitamente approvati dall'Autorità di gestione successivamente, purché siano necessarie per la efficace esecuzione dell’operazione e siano conformi al principio di economicità (rapporto costi/benefici), quindi rispettare il principio esplicato nel primo paragrafo della FAQ.

Per l'approvazione il beneficiario (Lead Partner) del progetto presenta una richiesta di variazione all'Autorità di gestione tramite il sistema coheMON, ovviamente sempre nel caso la fattispecie non sia già contenuta nella proposta progettuale.

NB: In generale le modifiche sostanziali sono da approvare da parte dell’Autorità di gestione. L’obbligo di approvazione da parte dell’AdG non significa però che le spese possono essere effettuate solo dopo l’approvazione formale della richiesta di variazione. A proprio rischio si possono effettuare le spese anche prima dell’approvazione formale. Il riconoscimento delle suddette spese può tuttavia avvenire solo dopo l'approvazione da parte dell’AdG. Se sussistono dubbi sull’approvazione da parte dell’AdG a causa della portata delle modifiche in termini di contenuto o d'importo, è consigliabile attendere l’approvazione formale prima di attuare le attività per cui viene chiesta la variazione.

  • Data: 15/03/2026

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