Quale è il periodo triennale a cui fare riferimento per il calcolo dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis»?
Domanda: Con riferimento all’art. 6 “Aiuti di Stato” dell’Avviso “Azioni volte all’accrescimento delle competenze della forza lavoro attraverso la formazione continua (Regolamento de minimis) - Annualità 2023/2024”, come dev’essere calcolato il periodo di riferimento (tre anni) in merito all’importo complessivo degli aiuti «de minimis» previsti dal Regolamento (UE) n. 2023/2831?
Risposta: Ai sensi del art. 3, co. 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 “L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non supera 300 000 EUR nell’arco di tre anni.” Inoltre, ai sensi del considerando 11 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 “Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento dovrebbe essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti”.
Il periodo di riferimento per il calcolo dell’importo complessivo (euro 300.000,00) nel nuovo regolamento è costituito da tre “anni”, intesi come anni solari e quindi è scomparso il riferimento agli “esercizi finanziari”. Quindi, il periodo di riferimento si calcola a ritroso di 36 mesi dalla data di concessione dell’aiuto «de minimis» ed è identico per tutte le imprese che costituiscono l’impresa unica, a prescindere dagli eventuali esercizi finanziari diversi tra le imprese.
Esempio: Se l’aiuto «de minimis» è concesso in data 30/04/2024, il periodo da prendere in considerazione per il calcolo del rispetto del massimale è dal 30/04/2021 al 30/04/2024. (Si fa presente che la data di concessione è la data di stipula della convenzione di finanziamento)
Si fa, altresì, presente che al momento pratico della compilazione della dichiarazione de minimis il beneficiario non potrà far altro che prendere come riferimento per il calcolo dei tre anni sopra indicato la data della presentazione della domanda di finanziamento evidenziando nella dichiarazione stessa se il beneficiario sia a conoscenza di eventuali contributi già richiesti per cui è in attesa di concessione nel periodo di tempo che trascorrerà giocoforza tra il momento della presentazione della domanda di finanziamento (presentazione progetto in coheMON) ed il successivo momento dell’eventuale concessione dell’aiuto (convenzionamento).
- Data: 13/02/2024
Altre domande e risposte di questa categoria
- RA1.3 – attività prevalente - Per le associazioni di categoria quale è la modalità di compilazione della domanda in merito alla deroga? (30/11/2025)
- È prevista una scadenza per la domanda di accreditamento? (30/11/2025)
- Le ODS sono esonerate dall’obbligo di accreditamento se non desiderano realizzare attività formative cofinanziate? (30/11/2025)